Sequestro occhiali da sole cinesi nocivi
“Nel testo –prosegue De Toffol- è sancito che le indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia, qualora non siano veritiere, vadano punite applicandovi le pene previste dall’art. 517 del codice penale aumentate di un terzo. A tal fine al norma specifica che si intende realizzato interamente in Italia la merce già classificabile come made in Italy ai sensi della normativa comunitaria vigente sull’origine e per la quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti elusivamente sul territorio italiano”.
Questo pone fine agli infiniti equivoci generati dall'uso del più semplice e noto "Made in Italy" come permesso dal Regolamento (CE) n. 450/2008, il quale autorizza di etichettare il prodotto come "Made in Italy", anche se alla sua produzione hanno partecipato più Paesi. Va tenuto presente che, la legge in questione tutela tutti i fabbricanti di beni che producono integralmente in Italia, indifferentemente dal prodotto realizzato (Moda, Mobili e Arredo, Agroalimentare, Accessori per la casa, Oreficeria ecc.) e quindi anche gli occhiali.
“I produttori artigiani di occhiali di Confartigianato, e non solo –prosegue De Toffol- hanno quindi intenzione di utilizzare al meglio la Legge 166/2009 che risulta essere l’unico mezzo per tutelare nel migliore dei modi i consumatori, le nostre imprese ed il lavoro dei nostri collaboratori dando prestigio a quello che siamo: i veri produttori del "tutto fatto in Italia. Tutto ciò con uno sguardo anche all’export. Molti buyers italiani e nel mondo (Russia, Giappone, Cina, Brasile, Emirati, Germania, Francia, Spagna, Svizzera ecc.) infatti, stanno apprezzando la valenza della Legge 166/2009 (Art. 16) tanto da richiedere, per i loro prossimi ordinativi, beni che ne rispettino la disciplina”.