Partite Iva inattive, è giunta l’ultima ora
La via agevolata – Nel dettaglio, dunque, i titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, abbiano dimenticato di comunicare la cessazione della propria attività, entro i 30 gg prescritti dalla norma - articolo 35, comma 4, del Dpr 633/1972 - possono ora sanare la violazione versando spontaneamente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011, un importo pari a 129 Euro, somma che equivale al 25 per cento, cioè 1/4, della sanzione minima dovuta secondo la norma vigente.
Il percorso semplificato viaggia su F24 – In pratica, per aderire alla norma di favore è sufficiente provvedere al versamento tramite F24, entro 90 gg dalla data di entrata in vigore della legge, dell’importo di 129 Euro, indicando il codice tributo 8110, la partita Iva da chiudere, e l’anno di cessazione dell’attività. Nell’ottica della semplificazione non è necessario presentare anche la dichiarazione di cessazione attività, con il mod. AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) od il mod. AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi), perché la chiusura della partita Iva verrà effettuata dall’Agenzia sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato.
Cosa succede se non si chiude la partita Iva - Per i contribuenti che, benché obbligati, hanno omesso di presentare a suo tempo la dichiarazione di cessazione attività e non colgono l’opportunità che il decreto legge 98/2011 ora concede, l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva, irrogando nel contempo una sanzione fino al massimo di 2.065 euro.
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