DL fisco: per Imu agricola acconto 30% e tetto a gettito
04/04/2012
E’ positiva la riduzione del moltiplicatore per il calcolo dell’Imu sui terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o Imprenditori agricoli professionali (Iap) per i quali è anche ripristinata la franchigia. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Sergio Marini nel commentare il voto di fiducia del Senato al Decreto fiscale n. 16/2012 che “ha anche opportunamente fissato al 30 per cento l’acconto per consentire l'abbassamento delle aliquote per i fabbricati strumentali, come stalle, fienili e capannoni, prima del versamento della seconda rata, laddove il gettito stimato dopo l'accatastamento superi il limite di 135 milioni stimati dal Ministero dell'Economia”. E’ stato confermato - sottolinea Marini - il percorso stabilito al tavolo fiscale, avviato dopo l’approvazione della manovra di dicembre, ovvero che il gettito in agricoltura non debba superare per l'anno in corso un contributo aggiuntivo di 135 milioni di euro per i fabbricati rurali ad uso strumentale e di 89 milioni di euro per i terreni, per complessivi 224 milioni, molto meno rispetto alla stima di oltre un miliardo”. Il lungo e positivo lavoro fatto al tavolo presieduto dal Sottosegretario all’Economia, Vieri Ceriani e condiviso con il Ministro delle Politiche Mario Catania ha portato - ha precisato Marini - a consistenti miglioramenti che renderanno piu’ equo l’impatto dell’imposta, anche se rimangono pesanti gli oneri a carico delle imprese in un difficile momento di crisi. Sulla base dell’analisi dell’ufficio fiscale della Coldiretti per quanto attiene ai terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o Iap (Imprenditori agricoli professionali) iscritti nelle relative gestioni previdenziali, oltre alla conferma del coefficiente moltiplicatore a livello ridotto a 110, viene ripristinata sia la franchigia, al di sotto della quale non è dovuta l’imposta, che alcune riduzioni. Per i terreni agricoli non utilizzati da soggetti coltivatori diretti e Iap è previsto, invece, un aggravio dell’Imu per l’aumento del coefficiente moltiplicatore, utilizzato per il calcolo della base imponibile, che sale da 130 a 135 e non è prevista alcuna franchigia. Altre novità - continua la Coldiretti - riguardano i fabbricati rurali: per quelli ad uso strumentale (stalle, depositi, agriturismi, fienili, serre etc.), ubicati in Comuni classificati montani o parzialmente montani (altitudine superiore a mille metri secondo gli elenchi dell’Istat), è prevista l’esenzione dall’imposta. Relativamente alle modalità di pagamento del tributo, è stabilito che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’acconto di giugno (da effettuare quest’anno entro il giorno 18) sarà corrisposto nella misura del 30 per cento mentre il restante 70 per cento sarà liquidato con il saldo del 16 dicembre 2012. Per quanto concerne i fabbricati rurali (abitativi e strumentali) ancora iscritti al catasto terreni, che dovranno essere trasferiti a quello urbano entro il 30 novembre 2012, il pagamento dell’imposta dovrà essere assolto in un’unica soluzione a dicembre 2012, successivamente all’aggiornamento catastale. Ma proprio sui fabbricati – sottolinea la Coldiretti - andrà a influire la norma che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si possa procedere, sulla base del gettito della prima rata del tributo, ad una modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione previste dalla legge. In particolare, infatti, per il settore agricolo l'abbassamento delle aliquote prima del versamento della seconda rata dovrà riguardare i fabbricati strumentali laddove, come prevede la Coldiretti, il gettito stimato dopo l'accatastamento andrebbe a superare il limite di 135 milioni stimati dal Ministero dell'Economia. Da segnalare, inoltre, che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, è previsto un abbattimento della base imponibile, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (per quelli c.d. “collabenti” la rendita è pari a zero, per cui rimangono esenti). Per quanto riguarda la dichiarazione Imu è precisato che deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Ai Comuni è data la possibilità di predisporre i propri regolamenti e deliberare le aliquote entro il 30 settembre 2012 (termine in precedenza fissato al 30 giugno). Tale differimento presuppone che, in occasione del pagamento della prima rata, l’imposta sarà calcolata con l’applicazione delle aliquote previste dalla normativa di riferimento salvo conguaglio in sede di saldo.
(Fonte: Coldiretti)