Commissione Europea, IVA sui buoni "voucher": norme comuni
Le diverse pratiche nazionali sviluppatesi in assenza di una normativa europea comune causano soprattutto problemi alle imprese, le quali, nel momento in cui vogliono espandere la loro attività verso altri stati dell'Unione, si trovano spesso di fronte a questioni di doppia imposizione fiscale. In assenza di una norma europea, è, infatti, difficile determinare quando le operazioni legate al buono debbano essere tassate se esso viene emesso in un paese membro e utilizzato in un altro. Un esempio a questo proposito è quello dei buoni emessi da catene internazionali di alberghi per promuovere soggiorni in vari paesi dell'Unione.
Altro problema derivante dalla non-armonizzazione della norma europea in questo campo è quello dell'evasione fiscale: alcune imprese potrebbero sfruttare le differenze tra le imposizioni IVA dei paesi europei per sfuggire ai loro doveri fiscali e approfittare perciò del buco legislativo che c'è a livello europeo.
Algirdas Šemeta, Commissario per la Fiscalità e l’unione doganale, l’audit interno e la lotta antifrode, ha dichiarato: "I buoni, acquistati e venduti a milioni ogni settimana, sono in piena espansione in Europa. L'incertezza e le complicazioni della normativa fiscale non devono essere una giustificazione per frenare questo mercato in espansione. Con le nuove norme sull'IVA oggi proposte possiamo instaurare un autentico mercato unico dei buoni, a vantaggio delle imprese, dei cittadini e delle amministrazioni fiscali."
La nuova proposta presentata dalla Commissione entrerà in vigore il 1° gennaio 2015 e prevede la regolamentazione comune di due aspetti fondamentali di questo mercato: la definizione legale delle varie categorie di buoni ai fini dell'IVA e il momento in cui l'IVA sui buoni può essere riscossa in base alla natura del buono (al momento della vendita o del suo riscatto contro beni e servizi).
Un'altra importante novità di queste norme è quella che separa i buoni da altri mezzi di pagamento. Grazie all'evoluzione tecnologica si è diffuso un numero crescente di dispositivi per i pagamenti mobili, ma tra questi solo i crediti prepagati per le telecomunicazioni possono essere considerati buoni.
La direttiva stabilisce infine norme comuni per la distribuzione dei buoni all'interno delle catene d'intermediari, specialmente nel caso in cui tali catene si estendano a due o più Stati membri. Se si pensa ad esempio a una carta telefonica, essa può passare da diversi canali di distribuzione prima di raggiungere il consumatore e, perciò, servono chiare regole per l'imposizione fiscale a riguardo.
La proposta della Commissione è corredata di una valutazione d'impatto, secondo le cui conclusioni l'unico modo efficace per colmare le carenze individuate consiste nell'inserire nella direttiva IVA le nuove disposizioni sui buoni.
(Fonte: Rappresentanza a Milano della Commissione europea)
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