Le norme Ue anti-discriminazione nei 28 Stati membri
Il principio di non discriminazione è uno dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Affinché esso sia rispettato nella maniera più completa possibile, è necessario che le vittime di discriminazione siano tutelate dalle leggi nazionali e siano messe nelle condizioni di esercitare concretamente i propri diritti, cioè, in pratica, che sappiano a chi rivolgersi per assistenza, e abbiano accesso alla giustizia.
Le linee guida comunitarie sono contenute nella Direttiva sulla parità in materia di occupazione e nella Direttiva sulla parità indipendentemente dalla razza, entrambe del 2000. Le direttive, vincolanti per gli Stati membri solo in relazione all'obiettivo, per avere efficacia negli Stati membri hanno dovuto essere trascritte in atti giuridici interni. Prima della trasposizione di tali direttive, alcuni Stati membri a malapena avevano emanato norme in questo campo; inoltre le Direttive hanno introdotto categorie nuove di protezione, come quella contro la discriminazione in base all'età.
Dal rapporto della Commissione emerge che, per quanto riguarda i sistemi giuridici nazionali, la normativa dell’Unione europea contro le discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale è stata ormai recepita da tutti gli Stati membri. La legislazione minima proibisce le disparità di trattamento, le persecuzioni in base alla razza, le molestie di ogni genere e l'istigazione alla discriminazione. Essa richiede agli Stati membri di fornire adeguata protezione in tutta una serie di settori, quali lavoro, educazione, assistenza sanitaria, accesso a beni e servizi, e di prevedere sanzioni e rimedi giurisdizionali efficaci.
Il fatto che le direttive siano ora parte integrante del diritto nazionale di tutti i 28 paesi dell’Ue rappresenta un ottimo risultato. Tuttavia, sussiste il problema dell'applicazione pratica. Secondo la Commissione, gli Stati non garantiscono ancora una protezione del tutto efficace alle vittime di discriminazione. Spesso queste ultime non sono sufficientemente a conoscenza dei propri diritti alla protezione da parte delle autorità nazionali e non segnalano tutti gli eventi discriminatori. Per fare un altro esempio, molti non sanno che, nel settore lavorativo, il diritto Ue li tutela dalla discriminazione sin da quando presentano domanda di impiego.
Per garantire che i diritti alla parità di trattamento sanciti dall’UE siano adeguatamente applicati nella pratica, la Commissione raccomanda che gli Stati membri continuino a sensibilizzare l’opinione pubblica sui proprio diritti, coinvolgendo datori di lavoro e sindacati, agevolino la segnalazione degli eventi discriminatori, migliorando l’accesso delle vittime ai meccanismi di denuncia, garantiscano l’accesso alla giustizia a quanti hanno subito discriminazioni, prevedano l'impiego di misure attive per l'integrazione di categorie particolarmente sensibili come le persone con disabilità e le comunità Rom.
Fonte: Rappresentanza a Milano della Commissione europea