Orario di lavoro: Italia deferita a Corte di giustizia Ue
In forza della normativa italiana diversi dei diritti fondamentali contenuti nella direttiva sull'orario di lavoro, come il limite di 48 ore stabilito per l'orario lavorativo settimanale medio e il diritto a periodi minimi giornalieri di riposo di 11 ore consecutive, non si applicano ai "dirigenti" operanti nel servizio sanitario nazionale. La direttiva non consente agli Stati membri di escludere "i dirigenti o le altre persone aventi potere di decisione autonomo" dal godimento di tali diritti. Tuttavia, i medici attivi nel servizio sanitario pubblico italiano sono formalmente classificati quali "dirigenti", senza necessariamente godere delle prerogative o dell'autonomia dirigenziali durante il loro orario di lavoro.
Inoltre, la normative italiana contiene altre disposizioni e regole che escludono i lavoratori del servizio sanitario nazionale dal diritto di riposo giornaliero e settimanale minimo. Dopo aver ricevuto diverse denunce, la Commissione ha inviato nel maggio 2013 all'Italia un "parere motivato" (MEMO/13/470) in cui le chiedeva di adottare le misure necessarie per assicurare che la legislazione nazionale ottemperasse alla direttiva.
Contesto
a Direttiva sull'orario di lavoro dà diritto ai lavoratori, per motivi di salute e sicurezza, a lavorare in media un massimo di 48 ore alla settimana, compresi gli straordinari. La direttiva dà inoltre diritto ai lavoratori a fruire di un minimo di 11 ore ininterrotte di riposo al giorno e di un ulteriore riposo settimanale ininterrotto di 24 ore. Vi è una certa flessibilità che consente di posporre i periodi minimi di riposo per motivi giustificati, ma soltanto a condizione che il lavoratore possa recuperare subito dopo le ore di riposo di cui non ha fruito.
I medici operanti in qualità di lavoratori subordinati sono sempre stati aiutati nel campo di applicazione della Direttiva sull'orario di lavoro. Tuttavia, per i medici in formazione, la limitazione dell'orario di lavoro è stata introdotta gradualmente, sulla base di regole speciali, nel periodo 2000-2009. Dal 1° agosto 2009 il limite di 48 ore si applica anche ai dottori in formazione (in un numero ristretto di Stati membri, in cui non rientra l'Italia, fino al 31 luglio 2011 ha continuato ad essere applicato in via transitoria un limite di 52 ore). Le regole della direttiva relative a periodi minimi di riposo si applicano appieno ai medici in formazione in tutti gli Stati membri dell'UE dall'1 agosto 2004.
Per ulteriori informazioni
La Direttiva sull'orario di lavoro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=860Per ulteriori informazioni sulle procedure di infrazione
Sulla procedura di infrazione in generale: MEMO/12/12
Sulle decisioni del pacchetto di infrazioni di febbraio: MEMO/14/116
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Fonte: Commissione europea
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