Consumi: entrano in vigore le nuove etichette Ue
Questi i cambiamenti previsti, con l’ applicazione delle norme europee sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (Reg. UE 1169/2011).
Le indicazioni obbligatorie - sottolinea la Coldiretti - devono essere scritte in etichetta con caratteri più chiari e grandi (almeno 1,2 mm o 0,9 nel caso di confezioni piccole) al fine di agevolare la lettura da parte delle persone anziane, con la data di scadenza riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna.
Con l’obbligo di indicare le sostanze allergizzanti o che possono provocare intolleranze (come i derivati del grano e cereali contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, latticini contenenti lattosio) si vanno ad aiutare anche i circa 2,5 milioni di italiani che soffrono di allergie alimentari, mediante l'utilizzo del grassetto nella lista degli ingredienti.
Anche nei ristoranti e nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande - precisa la Coldiretti - devono essere indicati gli allergeni, attraverso l'uso di adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o registro), ben visibili all’avventore.
Una tutela è garantita anche per i bambini e le donne in gravidanza e in allattamento mediante l'indicazione di determinati alimenti contenenti caffeina, per esempio i cosiddetti “energy drinks”.
Non è più possibile ingannare il consumatore celando, dietro la definizione generica di “oli vegetali” o “grassi vegetali”, l’utilizzo di olio grassi tropicali a basso costo (come olio di palma, di cocco o di cotone, che hanno un impatto sulla salute)..Bisogna infatti specificare in etichetta quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato con l'obbligo, se gli oli o i grassi utilizzati sono stati idrogenati, di indicare «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi.
Devono anche essere indicati con accuratezza – continua la Coldiretti - i trattamenti subiti dal prodotto o anche dall’ingrediente. Occorre altresì indicare, nel caso di carne e pesce congelato e preparazioni congelate di carne e pesce congelato non lavorato la data di congelamento, mentre nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e poi venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”.
Per tutelare il consumatore da indicazioni ingannevoli, quando si sostituisce un ingrediente normalmente utilizzato in un particolare prodotto, con un altro ingrediente, come ad esempio i sostituti del formaggio, l’ingrediente succedaneo impiegato va specificato immediatamente accanto al nome del prodotto, utilizzando per la stessa caratteri adeguati (pari almeno al 75% a quelli utilizzati per il nome del prodotto).
Tra le informazioni obbligatorie, oltre al nome, deve esserci l’indirizzo del responsabile dell’alimento, ossia l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto.
Tale indicazione - continua la Coldiretti - non va confusa con quelle dello stabilimento di produzione, obbligatoria per la norma nazionale, ora facoltativa, apponibile con l’unica accortezza di non ingenerare confusione nel consumatore stesso, rispetto all’indicazione obbligatoria del nome e dell’indirizzo del soggetto responsabile dell’etichettatura.
In virtù di una norma collegata infine, dal prossimo aprile 2015, dovranno essere indicate in etichetta luogo di allevamento e di macellazione di carni suine e ovi-caprine, come avviene da anni per le carni bovine a seguito dell’emergenza mucca pazza.
"In un momento difficile per l’economia in Europa e in Italia, dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza per combattere la concorrenza sleale a danno delle nostre imprese e per garantire la possibilità di fare scelte consapevoli al consumatore” - ha affermato il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo, nel sottolineare “l’esigenza di accelerare il percorso per rendere obbligatoria l’indicazione di origine in tutti i prodotti alimentari”.
Il pressing della Coldiretti in Europa ha dato buoni risultati ed ora la strada è tracciata a tutto vantaggio del Made in Italy, dell’economia e del lavoro.
Cristina De Rossi
LA NUOVA ETICHETTA EUROPEA DEGLI ALIMENTI IN SINTESI
Etichette più chiare e leggibili: Le indicazioni obbligatorie dovranno essere scritte con caratteri più chiari e grandi, con una dimensione minima di almeno 1,2 mm (o 0,9 nel caso di confezioni piccole).
Evidenza del responsabile dell’alimento: Tra le informazioni obbligatorie, oltre al nome, deve esserci l’indirizzo del responsabile dell’alimento, ossia l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto. Tale indicazione secondo la Coldiretti non va confusa con quelle dello stabilimento di produzione, obbligatoria per la norma nazionale ma che ora diventa facoltativa, apponibile con l’unica accortezza di non ingenerare confusione nel consumatore stesso rispetto all’indicazione obbligatoria del nome e dell’indirizzo del soggetto responsabile dell’etichettatura.
Allergeni in risalto: Le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze (come derivati del grano e cereali contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, latticini contenenti lattosio) dovranno essere indicate con maggiore evidenza rispetto alle altre informazioni, ad esempio sottolineandole o mettendole in grassetto nella lista degli ingredienti. Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno comunicare gli allergeni, tramite adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o registro), ben visibili all’avventore.
Più trasparenza sugli oli e grassi utilizzati: Non sarà più possibile ingannare il consumatore celando, dietro la definizione generica di “oli vegetali” o “grassi vegetali”, l’utilizzo di oli o grassi tropicali a basso costo (es. olio di palma, di cocco o di cotone, che hanno effetti sulla salute): ora tra gli ingredienti si dovrà specificare quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato, sottolinea la Coldiretti
Stato fisico del prodotto: Dovranno essere indicati con accuratezza i trattamenti subiti dal prodotto o anche dall’ingrediente. In tal modo – afferma la Coldiretti - non sarà possibile utilizzare solo il termine “latte”, se si usa latte in polvere o proteine del latte.
Informazioni sul congelamento e scongelamento: In caso di carne e pesce congelato e preparazioni congelate di carne e pesce congelato non lavorato, andrà indicata la data di congelamento. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”.
Indicazione di ingredienti sostitutivi: Per tutelare il consumatore da indicazioni ingannevoli, quando si sostituisce un ingrediente normalmente utilizzato, in un particolare prodotto, con un altro ingrediente, come ad esempio i sostituti del formaggio, l’ingrediente succedaneo impiegato - riferisce la Coldiretti - va specificato immediatamente accanto al nome del prodotto, utilizzando per la stessa caratteri adeguati (pari almeno al 75% a quelli utilizzati per il nome del prodotto).
Alimenti contenenti caffeina: Per i bambini e le donne in gravidanza e in allattamento sono previste avvertenze particolari per determinati alimenti contenenti caffeina, per esempio i cosiddetti “energy drinks”.
Scadenza ripetuta sulle monoporzioni: La data di scadenza dovrà essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna, in modo da rendere piu’ avegole l’informazione al consumatore secondo la Coldiretti.
Provenienza delle carni suine, ovi-caprine e di pollame: In virtù di una norma collegata, che si applica a partire dal prossimo aprile 2015, dovranno essere indicate in etichetta luogo di allevamento e di macellazione di carni suine e ovi-caprine, come avviene da anni – ricorda la Coldiretti - per le carni bovine a seguito dell’emergenza mucca pazza.
Fonte Coldiretti
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