Diritti delle vittime di reato, da novembre le nuove regole Ue
Le nuove regole vogliono sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia all'interno dell'Unione. La protezione delle vittime nell'ambito del procedimento penale è elemento essenziale del Programma di Stoccolma, adottato dai leader europei nel dicembre 2009.
Come si legge nel nono considerando della direttiva "Un reato non è solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime", a tal fine la direttiva è volta alla fissazione di norme minime comuni tra tutti gli Stati membri affinché "le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali."
Quali sono i vantaggi delle nuove regole?
Facciamo l'esempio di un cittadino italiano vittima di reato in un altro paese dell'Unione europea. Grazie alla direttiva 29/2012, egli avrà la possibilità di recarsi presso l'autorità di polizia locale e ricevere informazioni sui suoi diritti in italiano beneficiando dell'aiuto di un interprete. Riceverà quindi un documento tradotto al fine di certificare la sua dichiarazione e informarlo sui prossimi passi.
Qualora necessario, gli sarà messo a disposizione personale specialistico di supporto e, una volta rientrato in Italia, potrà ricevere informazioni sui progressi del procedimento penale. Al momento in cui la testimonianza si renderà necessaria, saranno impiegate misure idonee alla sua protezione personale. Quale vittima del reato, nel caso l'accusato fosse condannato, avrà la possibilità di chiedere notifica al momento della liberazione.
Tali obiettivi sono raggiunti attraverso numerose garanzie che dovranno necessariamente essere previste dalle legislazioni di tutti gli Stati membri entro la scadenza del 16 novembre 2015.
Innanzitutto, estendendo gli effetti positivi della direttiva, la definizione di vittima includerà sia la persona fisica che ha subito il danno fisico o economico direttamente, tanto quanto un familiare della vittima che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona.
In secondo luogo, tutti gli Stati Ue includeranno nelle loro legislazioni nazionali disposizioni volte a garantire il diritto a 'comprendere ed essere compresi' in una lingua conosciuta dalla vittima. Incluse lingue extra-europee ove necessario, senza che ciò possa costituire motivo per decidere che l'interpretazione o la traduzione prolungherebbero irragionevolmente il procedimento penale. Si afferma, infatti, che 'non si può ottenere realmente giustizia se le vittime non riescono a spiegare adeguatamente le circostanze del reato e a fornire prove in modo comprensibile alle autorità competenti'.
Gli Stati membri dovranno, inoltre, garantire l'accesso ai livelli essenziali di assistenza nel corso e successivamente al procedimento penale.
Al fine di individuare le misure, dovrà essere condotta un'analisi individuale per individuare le vittime che potrebbero subire violenze reiterate o di genere. A tali soggetti dovranno essere garantite l'assistenza di specialisti, gruppi di supporto, consulenza individuale e la fornitura di alloggi e sistemazioni sicure.
Vi potranno essere, per esempio, minori, vittime di violenza sessuale o del terrorismo. A questi ultimi è riservata particolare attenzione, garantendo loro "un'assistenza e una protezione speciali, a motivo della particolare natura del reato commesso nei loro riguardi."
Infine, durante il procedimento penale, le vittime dovranno essere informate ogni qual volta la pubblica accusa deciderà di non esercitare l'azione penale e potranno porre richiesta di revisione di tale decisione.
La piena implementazione della direttiva garantisce l'essenziale garanzia per i diritti delle vittime e un passo avanti nel riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia civile e penale, quale pietra angolare dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Fonte: Rappresentanza a Milano della Commissione europea