La Legge di Stabilità 2016 salva dal catasto gli impianti fotovoltaici
La nuova formulazione contenuta nella legge di Stabilità parte dalla considerazione che le installazioni fotovoltaiche, architettonicamente integrate o parzialmente integrate nel manufatto, come è per i pannelli che fanno parte costitutiva del tetto o che sono solo posati sopra la copertura, “non hanno autonoma rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari”. Questo purchè, specifica la norma, siano “impianti di produzione di energia di modesta entità in termini dimensionali e di potenza”. Di fatto, insomma, solo “quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici delle abitazioni”. Ben altra valutazione è quella relativa ad impianti maggiori che abbiano per fine il processo produttivo di generazione di energia elettrica.
La legge di stabilità, nei due commi successivi, il 22 e il 23, prevede anche la possibilità di procedere alla rettifica delle rendite già attribuite con effetto retroattivo fino al 1° gennaio 2016, rilevante proprio per quelli immobili siano installati impianti fotovoltaici.