Sardegna, la Commissione europea impone il rimborso alle compagnie aeree per gli aiuti ricevuti
Gli aiuti di Stato ad aeroporti e compagnie aeree sono regolati dagli orientamenti del 2014 che sostituiscono i più vecchi del 2005. Si tratta di "linee guida" che prevedono che l'aiuto di Stato, per essere legittimo, deve riguardare situazioni nelle quali tale aiuto può portare ad un miglioramento sostanziale che il mercato non è in grado di produrre. In più, si richiede che il finanziamento pubblico contribuisca al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune, nello specifico se:
a. serve ad incrementare la mobilità dei cittadini dell'Unione e la connettività delle regioni; oppure
b. aiuta a combattere la congestione del traffico aereo nei principali hub aeroportuali unionali; oppure
c. facilita lo sviluppo regionale.
Inoltre, gli interventi pubblici a favore delle società non configurano aiuti di Stato quando avvengono a condizioni accettabili per un investitore privato.
Nel 2010 la Sardegna ha adottato un regime per sviluppare il trasporto aereo e per garantire collegamenti da e per la regione durante tutto l'arco dell'anno. Tale regime prevedeva finanziamenti agli aeroporti di Cagliari e Olbia, che a loro volta li utilizzavano per fornire compensazioni finanziarie a specifiche compagnie aeree. L'obiettivo di tale compensazione era che queste compagnie aeree aumentassero il traffico aereo verso gli scali sardi e svolgessero le connesse attività di marketing.
Nel gennaio 2013 la Commissione ha avviato un'indagine per valutare se il regime fosse in linea con le norme europee sugli aiuti di Stato. Dall'indagine è emerso che nessun investitore privato avrebbe accettato di finanziare un tale incremento di traffico aereo, né le connesse attività di marketing. Il finanziamento pubblico concesso dalla Sardegna configura pertanto un aiuto di Stato illegittimo ai sensi delle norme UE.
La Commissione ha inoltre considerato se gli interventi pubblici fossero stati appannaggio delle compagnie aeree, degli aeroporti o di entrambi.
Per quanto riguarda gli aeroporti, la Commissione ha concluso che questi non hanno ricevuto alcun aiuto, dal momento che il finanziamento pubblico è stato interamente trasferito alle compagnie aeree. Gli aeroporti non hanno quindi tratto alcun vantaggio e sono serviti solo come intermediari per il trasferimento degli aiuti.
Per quanto riguarda gli aiuti alle società operanti negli aeroporti di Cagliari e Olbia, la Commissione ritiene che esse abbiano effettivamente ricevuto dagli aeroporti una compensazione finanziaria per l'apertura di nuove rotte o l'ampliamento delle operazioni sulle rotte esistenti verso la Sardegna. Questo ha rappresentato per loro un incentivo finanziario per aumentare il traffico aereo verso l'isola.
Tenendo conto di ciò, è stato ritenuto che tale regime contenesse elementi di aiuti di Stato.
Poiché tali misure non erano destinate a rendere le rotte redditizie senza finanziamenti pubblici in futuro e non si limitavano ai costi supplementari derivanti dall'apertura di nuove rotte, la Commissione le ritiene non giustificabili alla luce dei succitati orientamenti.
Pertanto, il finanziamento pubblico non risponde agli obiettivi di interesse comune nel settore dei trasporti e ha procurato a certe compagnie aeree un vantaggio economico sleale che queste dovranno ora rimborsare.
Gli importi precisi da recuperare presso le linee aeree beneficiarie saranno stabiliti dalle autorità italiane nel corso della procedura di recupero.
Fonte: Rappresentanza a Milano della Commissione europea
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