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Approvazione percorso formativo attività di onicotecnico: errore madornale

12/01/2017
Approvazione percorso formativo attività di onicotecnico: errore madornaleE' stato approvato in Consiglio Regionale con un blitz dell'ultima ora, a detta della Confartigianato, da parte del Consigliere della Lista Tosi Andrea Bassi, l’articolo n. 112 “Modifica della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e disposizioni relative all'attività di onicotecnico”, all’interno della legge n. 30 del 30/12/2016.

Il testo dell’articolo è il medesimo del pdl 142 presentato dallo stesso Bassi e già oggetto di più pareri negativi, sia da parte della struttura tecnica dell’Assessorato alle attività produttive, che dalle Associazioni di Categoria dell’Artigianato.

“Un errore madornale! Per giunta inserito in un contesto non appropriato che fa pensare ad un vero e proprio blitz spinto da interessi particolari piuttosto che dalla seria volontà di normare un settore” Commenta Valeria Ferron Presidente regionale veneta delle Estetiste di Confartigianato che annuncia: “abbiamo tempestivamente segnalato alla Confartigianato Nazionale la necessità di intervenire presso le competenti sedi, segnalando il provvedimento affinché sia oggetto di verifica da parte del Governo. La norma regionale può infatti essere oggetto di impugnativa solo da parte del Governo entro 60 giorni dalla sua promulgazione, avvenuta il 30 dicembre 2016, con la pubblicazione sul BUR regionale. E, trascorso tale termine -prosegue la Presidente-, qualora il giudizio dovesse dare esito positivo confermando la vigenza della norma, si potrà procedere ad impugnare presso il TAR l’eventuale delibera di Giunta regionale che dovesse dare attuazione alla legge”.

Ma cosa prevede il provvedimento?

Innanzitutto l’abrogazione dell’esclusiva competenza in capo all’estetista di esercitare l’attività di onicotecnico. Inoltre stabilisce che la Giunta Regionale debba disciplinare (senza fissare un termine di applicazione) i contenuti di un "Corso di formazione relativo all'attività di onicotecnico".

Infine, al comma 4, disciplina l’attività di onicotecnico prevedendo che questa possa intervenire nell'applicazione, ricostruzione e decorazione di unghie artificiali.

Tali attività sono assoggettate ai requisiti igienico e sanitari previsti dalla regolamentazione vigente e dovranno essere inserite in un apposito elenco regionale.

“Come già più volte ribadito in passato -dichiara Ferron-, con l’articolo si ravvisa la regolamentazione da parte della Regione Veneto di una nuova figura professionale, travalicando quindi i propri limiti di competenza in materia. Tale tesi è avvalorata anche da una comprovata giurisprudenza, che in analoghi casi verificatisi in altre regioni italiane, ha visto il Governo impugnare tali atti, proprio in quanto non di competenza del livello legislativo regionale. Gli stessi uffici dell’Assessorato hanno espresso per tali motivazioni più volte parere negativo rispetto alla adozione di simile provvedimento”.

“Voglio rassicurare le migliaia di imprese artigiane -conclude la Presidente- che, in attesa dell’approvazione da parte della Giunta Regionale della delibera di attuazione della norma, la stessa non può produrre i propri effetti. E nel frattempo lavoreremo per impedire questo errore ed evitare ad un settore già vittima predestinata e preferita di forme di abusivismo anche questa sleale concorrenza”.

CDR

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