A fine febbraio scade il termine per le detrazioni fiscali dei condomini
La comunicazione va fatta da parte dei condomini per il tramite degli amministratori, secondo le modifiche introdotte dalla scorsa Legge di Stabilità e dal relativo decreto in vigore dal primo dicembre scorso.
“La detrazione può essere usufruita esclusivamente dalla persona, che abbia provveduto al pagamento delle spese dei lavori effettuati e che potrebbe essere diversa dall’intestatario dell’immobile - sottolinea il presidente di A.N.A.C.I. Venezia, Angelo Rizzi – Il caso più evidente è il rapporto proprietario-inquilino, quando l’esborso è stato sostenuto da quest’ultimo, ma potrebbe riguardare anche le relazioni interne alle famiglie, ad esempio se a pagare fossero stati i figli al posto dei genitori oppure il marito per la moglie o viceversa. Per usufruirne – prosegue Rizzi – è necessario comunicare tempestivamente, al proprio amministratore di condominio, il nominativo della persona interessata ed il relativo codice fiscale prima del 28 febbraio, data ultima delle comunicazioni necessarie agli Uffici Tributari. In ipotesi di mancata comunicazione, nessuno del nucleo familiare potrà usufruire dell’agevolazione fiscale col sistema semplificato, perché non esiste una forma di presunzione in favore dell’intestatario.”
Appena ricevuti, saranno gli amministratori a trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate per la relativa pratica.
La detrazione è un vantaggio, che può essere sfruttato in sede di dichiarazione annuale dei redditi nelle percentuali previste dalla legge. Si applica per una vasta gamma d’interventi manutentivi nei condomini e riguarda anche le nuove valvole termostatiche per il conteggio del consumo del sistema di riscaldamento, il cui obbligo d’installazione era inizialmente previsto entro il 31 dicembre scorso, ma che è poi stato posticipato al 30 giugno prossimo.
Peraltro, in ipotesi di ulteriori interventi finalizzati all’efficientamento energetico dell’immobile, come ad esempio la sostituzione della caldaia, la detrazione è prevista nella misura del 65%, che cresce al 70% per gli interventi sull’involucro con incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio e addirittura al 75% nell’ipotesi di miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva.