Una procedura europea unificata per concedere l’asilo
Per l’ottenimento della protezione internazionale nell'UE, i richiedenti dovranno presentare la propria candidatura nello Stato membro di prima entrata o in quello stabilito conformemente al regolamento Dublino riveduto. Se si rifiutano di fornire i propri dati personali (nome, data di nascita, sesso, nazionalità, carta d'identità), fornire dati biometrici o consentire alle autorità di esaminare i propri documenti, la loro domanda sarà respinta. I richiedenti asilo dovranno essere debitamente informati, in un linguaggio chiaro, sulla procedura, i loro obblighi e diritti, incluso il diritto all'assistenza legale gratuita e alla rappresentanza.
Se non collaboreranno fornendo i propri dati, i richiedenti vedranno respinta la loro domnda
Le domande di protezione internazionale possono essere respinte in quanto inammissibili se il richiedente è già stato riconosciuto come rifugiato in un Paese non UE (primo paese di asilo) o ha una "connessione sufficiente" - come una precedente residenza - in un Paese sicuro in cui potrebbe "ragionevolmente aspettarsi di cercare protezione". I deputati europei hanno rimosso la Turchia dall'elenco dei Paesi sicuri e solo in futuro, sulla base di nuove verifiche tale decisione potrebbe essere modificata.
Una procedura di esame accelerato di due mesi verrà applicata se il richiedente fornisce informazioni contraddittorie o false, o sta solo tentando di ritardare un'espulsione e proviene da un paese di origine sicuro o è considerato un pericolo per la sicurezza nazionale. I minori non accompagnati possono essere sottoposti alla procedura accelerata solo per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.