ANACI: QUESTIONI APERTE SU BONUS FACCIATE E RISTRUTTURAZIONI
Dal 12 Novembre scorso, infatti, qualora siano stati sottoscritti contratti d'appalto per opere rientranti in tale casistica ("facciate" e "ristrutturazioni"), vige per il committente (quindi il condominio e, per esso, l'amministratore) il nuovo obbligo di commissionare e trasmettere sia il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, sia l'asseverazione del rispetto dei requisiti previsti dalla legge per la fruizione delle agevolazioni e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
In particolare, chiarisce ANACI Veneto, se il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese dopo che i lavori sono cominciati, il commercialista deputato al rilascio del visto di conformità, acquisita l’attestazione di congruità, presenta la comunicazione di opzione e la banca acquista il credito d’imposta dal fornitore, nessuno di questi soggetti può incorrere in concorso di violazione di norme, qualora successivamente i lavori non vengano ultimati.
Allo stato attuale il Decreto Legge è vigente e si ignora quali modifiche verranno introdotte in sede di conversione, prevista dopo il 31 Dicembre prossimo. Le modifiche in oggetto interessano soprattutto i bonus minori, quando le agevolazioni fiscali sono fruite mediante sconto in fattura o cessione del credito.
«Permangono però – precisa il bellunese Lino Bertin, Presidente di ANACI Veneto - ancora incertezze sui prezziari di riferimento in attesa del provvedimento da emanarsi entro il 9 Febbraio 2022 a cura del Ministro della Transizione Ecologica; nel frattempo si deve far riferimento ai prezziari individuati dal Decreto Requisiti del 6 Agosto 2020. Un’ulteriore questione aperta riguarda i costi dei professionisti, che rilasceranno il visto e l’asseverazione: sembrano, infatti, rimanere a carico dei committenti, cioè del condominio, come invece non succede per gli interventi dei professionisti in tema di Superbonus 110%, creando un’ingiustificata disparità di trattamento. Di conseguenza, la nomina dei professionisti spetta al condominio committente e per questo si consiglia la convocazione dell'assemblea».