Il Tar del Lazio si pronuncia a favore del Tocai friulano
A) Se il trattato di adesione della Repubblica Ungherese alla Unione europea (GUCE L 236 del 23 settembre 2003) deve essere interpretato in modo da far ritenere che, per quanto riguarda la denominazione dei vini prodotti in Ungheria e nella Comunità europea, a partire dall’1 maggio 2004 si applicano unicamente le disposizioni contenute nella normativa comunitaria di cui al regolamento n.1493/99 e al Regolamento n.753/2002, come modificato dal Regolamento n.1429/2004;
B) Se l’articolo 52 del Regolamento n.1493/99 costituisca una base giuridica sufficiente per autorizzare la Commissione europea a sopprimere la denominazione di un vino (nella specie: “Tocai friulano” derivata da una varietà di vite legittimamente registrata negli appositi registri dello Stato italiano e riportata nei relativi regolamenti comunitari”;
C) Se l’art 34, par 2 secondo comma del Trattato Ce, che proibisce le discriminazioni tra produttori e consumatori di prodotti agricoli all’interno della Comunità europea, comporti il divieto di discriminare i produttori e gli utilizzatori di una sola denominazione di vino, quella relativa al vino “Tocai friulano”, fra le 122 denominazioni elencate nell’Allegato I del regolamento n753/2002 (come modificato dal Regolamento n.1429/2004) nel senso di impedire che tale ultima denominazione possa continuare ad essere utilizzata dopo il 31 marzo del 2007;
D) Se l’art. 19 par 2 del Regolamento n.75312002 della Commissione che sancisce la legittimità dell’utilizzo delle denominazioni delle varietà di vite elencate nell’allegato I dello stesso Regolamento (come modificato dal Regolamento n.1429/2004) debba essere interpretato in modo da far ritenere possibile e legittimamente ammessa l’esistenza di casi di omonimia tra nomi di varietà di vite e indicazioni geografiche riferite ai vini prodotti nella Comunità europea;
E) Se, in caso di risposta affermativa al precedente quesito n.4, l’art. 34 par 2, secondo comma del Trattato Ce, che proibisce le discriminazioni tra produttori e consumatori di prodotti agricoli all’interno della Comunità europea, vieti alla Commissione di applicare, in un proprio regolamento (7531/2002), il criterio dell’omonimia nel modo risultante dall’Allegato I di tale Regolamento, nel senso cioè di riconoscere la legittimità dell’utilizzo di numerosi nomi di varietà di vite che contengono discriminazioni parzialmente e totalmente omonime di altrettante indicazioni geografiche, escludendo la predetta legittimità di utilizzo per un solo nome di varietà di vite (“Tocai friulano”) legittimamente usato da secoli sul mercato europeo;
F) Se l’art 50 del Regolamento n. 1493/99 debba essere interpretato nel senso che nell’applicare le disposizioni degli artt.23 – 24 dell’Accordo Trip’s e, in particolare, la disposizione dell’art.24.6 dello stesso Accordo, in materia di denominazioni omonime dei vini, il Consiglio dei Ministri e gli Stati membri (e a maggior ragione la Commissione europea) non possono adottare o autorizzare provvedimenti, come il regolamento n.753/2002 della Commissione, che in materia di denominazioni omonime riservino un trattamento diverso alle denominazioni di vini che presentano le stesse caratteristiche sotto il profilo dell’omonimia;
G) Se l’esplicito riferimento agli artt. 23 e 24 dell’Accordo Trip’s, contenuto nel considerando n. 56 e nell’art. 50 del Regolamento n.1493/99, renda direttamente applicabile nell’ordinamento giuridico comunitario, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, la disposizione dell’art 24.6 che sancisce il diritto degli Stati aderenti al predetto accordo di tutelare le denominazioni omonime.
Vedremo ora se l’orientamento unanimemente espresso da tutti gli organi di giustizia nazionali finora pronunciatisi sul Tocai avrà modo di convincere i giudici della Corte di giustizia europea a vantaggio della denominazione autoctona. La risposta arriverà, però, tra circa un anno.
Carlo Morandini
N.B.:
Il testo integrale dell’ordinanza del Tar del Lazio è disponibile su richiesta.
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