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"Bonus ristrutturazioni"

02/02/2007
L'ultima finanziaria (Legge 296/2006, commi 387/388) ha prorogato per tutto il 2007 il cosiddetto "bonus ristrutturazioni", ovvero la possibilita' di detrarre dalle imposte sui redditi una parte delle spese sostenute durante l'anno per la ristrutturazione della casa. Le condizioni prorogate sono quelle in vigore dal 1/10/06 fissate dalla legge Bersani (248/2006) che ha portato la quota detrabile al 36% -precedentemente era del 41%- e reintrodotto l'iva ridotta al 10% sulle spese di ristrutturazione.

Il tetto massimo di spesa consentito per calcolare l'agevolazione e' di 48.000 euro all'anno per ogni edificio in modo autonomo. Dal 1/10/06 il limite si riferisce solo all'edificio e non piu' anche alla persona fisica, quindi se vi sono piu' soggetti aventi diritto esso dev'essere diviso tra questi.



Condizione importante per poter godere dei benefici e' che nelle fatture venga distinto ed evidenziato il costo della manodopera rispetto agli altri.



Cosa fare per usufruire della detrazione del 36% dalle tasse



Invio comunicazione inizio lavori e documentazione al Centro di Servizio

Occorre inviare (per raccomandata a/r) o presentare la comunicazione di inizio lavori, prima (o contestualmente) dell'inizio degli stessi, all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto 21 - 65100 Pescara (indirizzo unico per tutta Italia).

Vanno allegati:

- copia della concessione/autorizzazione/Dia (ove previsto);

- dati catastali o fotocopia di domanda accatastamento;

- fotocopia ricevute pagamenti ICI a decorrere dal 1997, se dovuta e se a richiedere le agevolazioni e' il proprietario od altro titolare di diritto di proprieta' (non pero' negli altri casi e neppure nel caso di lavori condominiali).;

- fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale per la ripartizione delle spese in caso di lavori in conodominii (nel caso di susseguenti aumenti dell'importo preventivato, occorre inviare una nuova tabella con ripartizione delle spese);

- nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetto non titolare di diritto di proprieta', come un locatore od un comodatario: dichiarazione di consenso del proprietario.



E' possibile inoltre produrre una dichiarazione notoria sostitutiva ex art.4, L.15/68, che attesti il possesso di suddetta documentazione e la disponibilita' a mostrarla a richiesta, senza dover cosi' inviare per raccomandata tutti i summenzionati documenti.





Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici



Come per le modalità previste dalla legge. 449/97 relativa alle detrazioni per ristrutturazioni, anche la nuova detrazione riconosciuta dalla L. 296/2006 nell’art. 1, commi da 344 a 349, potrà essere attivata in occasione dell’effettuazione di interventi rivolti alla riqualificazione energetica degli edifici ed all’uso di fonti di energia rinnovabile.



Le modalità da seguire non differiscono rispetto a quelle previste per la ormai nota detrazione del 36% sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, pertanto è sempre richiesto:



- il preventivo invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate o a qualunque Ufficio locale della stessa Agenzia, unitamente ai previsti allegati (delibera assembleare, tabella millesimale utilizzata per la ripartizione, D.I.A.) oppure, alternativamente, dell’autocertificazione dell’amministratore;



- il preventivo invio alla A.S.L. competente per territorio della comunicazione di inizio lavori con allegata la dichiarazione di responsabilità della Ditta appaltatrice;



- separata indicazione in fattura del costo della manodopera;



- pagamento tramite bonifico integrato dei codici fiscali dell’amministratore, del condominio e della Ditta beneficiaria (cd. Bonifico “ristrutturazioni” con doppia ricevuta che le banche inviano all’Anagrafe Tributaria);



- attestazione di conclusione dei lavori rilasciata dalla Direzione Lavori, qualora l’importo degli stessi superi i cento milioni del vecchio conio.



Agli adempimenti sopra descritti si aggiunge l’asseverazione da parte del tecnico abilitato in merito alla rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti e l’ottenimento, da parte del Condominio, della certificazione energetica dell’edificio rilasciata dalla Regione ovvero dell’attestato di qualificazione energetica predisposta da un professionista abilitato nella quale vengono indicati i fabbisogni energetici primari, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico. Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione degli associati per dare tutte le delucidazioni del caso.



Gli interventi ammessi devono essere finalizzati ad un minor consumo di energia e vengono di seguito elencati distinti per tetto massimo di spesa agevolabile:



interventi agevolabili fino ad un limite di 60.000,00 euro effettivamente spesi (IVA compresa):

- installazione di pannelli solari;



- interventi riguardanti coperture, pavimenti e finestre infissi compresi;



interventi agevolabili fino ad un limite di 30.000,00 euro effettivamente spesi (IVA compresa):

- Sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;



interventi agevolabili fino ad un limite di 100.000,00 euro effettivamente spesi (IVA compresa):

- interventi su edifici esistenti in grado di ridurre il fabbisogno primario al di sotto del 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C della tabella 1 annessa al D. Lgs. 192/2005.



Quale che sia la tipologia di intervento attuata, la detrazione, con le medesime modalità di calcolo valide per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (principio di cassa), è elevata al 55%.



Ministro dell'Economia, di concerto con lo Sviluppo economico emanerà un decreto dà attuazione alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti



Il Presidente



Carlo Garofolini

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