Legge Previdenza Complementare: Nuovo Decreto Attuativo
Sono due:
Tfr1: destinato ai lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006.
Tfr2: destinato ai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 (v. modulo)
Per chi "avesse già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il proprio Tfr ad una forma pensionistica complementare - si legge nel provvedimento - è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo" predisposto entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta.
Rispetto ai moduli "artigianali" fin ora compilati si ribadisce che avranno validità effettiva solo quelli per il mantenimento del Tfr in azienda.
Nel calcolo dei cinquanta dipendenti a partire dai quali il Tfr lasciato in azienda deve essere trasferito all'Inps sono inclusi ''tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto e dall'orario di lavoro. Sono esclusi i contratti a termine inferiori a tre mesi, i lavoratori a domicilio, gli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo". Il conteggio dei 50 dipendenti può quindi tener conto dei lavoratori part-time (2 valgono 1) mentre saranno esclusi (ancora una volta!) i contratti a progetto.
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