Come rendere sicure le operazioni di trasloco
L’articolo 1693 del codice civile si occupa delle responsabilità dei trasportatori precisando che “il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
"Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserva, si presume che le cose non presentino vizi apparenti d’imballaggio”.
Il Presidente
Carlo Garofolini
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