Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
art 1 delega al Governo - il Governo viene delegato, entro nove mesi, per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con la definizione dei criteri di delega - rispetto delle convenzioni internazionali e attuazione art. 117 della Costituzione; massima tutela in ordine ad ogni tipologia di rischio, di settore lavorativo con attenzione alle peculiarità e alla pericolosità delle lavorazioni; piena tutela di ogni tipologia di lavoratore e lavoratrice, autonomo o subordinato; semplificazione degli adempimenti meramente formali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese; rivisitazione della normativa in materia di macchine, impianti e attrezzature, ecc. al fine del necessario coordinamento tra norme di prodotto e norme di utilizzo; riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio; riqualificazione dei soggetti prevenzionali (espressamente richiamati il medico competente e il RLS territoriale); potenziamento del ruolo degli organismi paritetici; valorizzazione accordi aziendali, territoriali e nazionali; ecc.;
art. 2 azione di regresso INAIL - obbligo per il pubblico ministero, in caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose (se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro), di comunicazione all’INAIL ai fini dell’eventuale costituzione dell’istituto di parte civile e dell’azione di regresso;
art. 3 modifiche al D.lg. 626/94 - nuove norme in materia di appalto pubblico, contratti di somministrazione, appalti e subappalti con l’obbligo di indicare i costi sulla sicurezza; determinazione con decreto del Ministero del Lavoro della giornata nazionale in cui vengono eletti i rappresentanti dei lavoratori territoriali; obbligo di consegna a richiesta da parte del datore di lavoro al RLS per l’espletamento delle funzioni del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni;
art. 4 disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro – affidamento del coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia, ai Comitati regionali di coordinamento ex art. 27 del D.lg. 626/94; in attesa del decreto che istituisca le modalità e la funzione, è attribuita al Presidente della provincia o da assessore delegato; obbligo per tutti gli enti con archivi informativi (Ministeri del lavoro e della salute, regioni, INAIL, ISPESL, IPSEMA, ecc.) di attivare procedure di integrazione informativa per il coordinamento delle attività di vigilanza e prevenzione;
art. 5 contrasto del lavoro irregolare – in linea con la normativa già emanata in materia di contrasto al lavoro nero e irregolare, si prescrive la possibilità da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di attività imprenditoriali in caso di lavoro irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati ovvero in caso di reiterate violazioni della normativa in materia;
art. 6 tessera di riconoscimento - per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici a decorrere dal 1° settembre 2007 deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera; per le imprese con meno di dieci dipendenti l’obbligo si assolve con annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro, del personale impegnato giornalmente;
art. 7 poteri degli organismi paritetici – gli OPP ex art. 20 del D.lg. 626 possono effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro e valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza; gli esiti dei sopralluoghi sono comunicati all’autorità di coordinamento e vigilanza;
art. 10 credito d’imposta – a decorrere dal 2008 ai datori di lavoro è concesso per il biennio 2008-2009 (nel limite di spesa di 20 milioni di euro) un credito di imposta nella misura massima del 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi, percorsi certificati di carattere formativo in materia di sicurezza del lavoro;
art 12 assunzione di ispettori – il Ministero del lavoro è autorizzato a mettere in servizio 300 nuovi ispettori accreditati secondo i requisiti concorsuali previsti.
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