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Asterisco Informazioni di Fabrizio Stelluto

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Bocciata la L.R.V. “Disciplina delle Attività bionaturali”

28/08/2007
Con la sentenza n. 300 del 20.07.2007, la Corte costituzionale ha “bocciato” la legge regionale del Veneto 6 ottobre 2006, n. 19 (Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali). Oggetto dell'impugnativa sono state due Leggi regionali (la n°.6/2006 della Liguria e la n°.19/2006 del Veneto), aventi il medesimo oggetto, e cioè, le discipline "bio-naturali". In entrambi i casi, il Legislatore regionale avrebbe "ecceduto dai limiti della propria competenza nella materia (...) delle professioni, violando i princìpi fondamentali previsti dalla normativa statale".

Non è la prima volta che questo genere d'infrazione viene sottoposto all'attenzione della Corte ma, sempre, i Giudici della Consulta hanno fissato e confermato la "invalicabilità" del limite di ordine generale da parte della legislazione concorrente. La individuazione di nuove figure professionali, così come la configurazione di condizioni per la iscrizione a nuovi albi (di "operatori delle discipline bionaturali per il benessere"), sono attività precluse alla competenza regionale. E su questo discrimine, è calata come una mannaia la pronuncia d'illegittimità.

“Abbiamo a lungo sostenuto, durante l’iter legislativo, che il provvedimento era una inopportuna forzatura politica –dichiara Anna Parpagiolla, presidente Confartigianato Benessere del Veneto- affermando che, a nostro avviso, attraverso l’istituzione di un percorso formativo dedicato a tutte le cosiddette attività bio-naturali e il rilascio di attestati di qualifica, di fatto venivano istituite nuove professioni la cui definizione a norma di Costituzione spetta esclusivamente ad un provvedimento dello Stato. La sentenza ora ci dà pienamente ragione”.

La Corte Costituzionale ha infatti affermato che: "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale". Anche l’argomentazione che la disciplina rientrerebbe nell’ambito della formazione professionale non giustifica l’intervento del legislatore regionale: sia per un evidente motivo di consequenzialità, per cui anche le attività di formazione non possono che accedere ad ambiti professionali già riconosciuti con l’osservanza, dei rispettivi piani di competenza; sia perchè dai principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale "non si trae alcuno spunto che possa consentire iniziative legislative regionali nell’ambito cui si riferisce la legge impugnata".

“Resta comunque –conclude Parpagiolla- che il settore del cosiddetto “benessere” è in grande evoluzione. C’è una crescente richiesta di attività bio-naturali, dalle pratiche legate alle culture orientali alle più disparate discipline che offrono “benessere” fisico e psicologico, che ha portato ad un boom di offerta di servizi del tutto privi di regolamentazione e procedure di qualificazione. Attività che, rientrando in quell’area posta tra l’estetica ed il sanitario, necessitano assolutamente di una regolamentazione e qualificazione a salvaguardia della salute dei clienti. E’ pertanto urgente il varo di una legge quadro nazionale che disciplini l’intero settore a sostituzione di processi regionali di legiferazione che rischiano di creare solo confusione. Questo chiediamo come Confartigianato Benessere del Veneto assieme a tutte le altre organizzazioni artigiane di categoria, in rappresentanza degli oltre 1.500 operatori artigiani veneti del settore”.

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