I corridoi solo per le nuove aziende faunistico - venatorie
In questo modo, infatti, commenta il presidente di Confagricoltura Veneto Guidalberto di Canossa, si corregge una scelta insostenibile sul piano giuridico, in base alla quale si riconosceva efficacia retroattiva ad una norma, quella appunto sui cosiddetti "corridoi", nonostante fosse più sfavorevole per i destinatari. Va ricordato, infatti, che il principio generale di irretroattività delle norme giuridiche è codificato nel nostro ordinamento dall’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, il quale recita: “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Se dal piano giuridico si passa a quello di merito, poi, è evidente come la previsione delle distanze, in controtendenza rispetto agli orientamenti consolidati in Europa e non giustificata sul piano tecnico, potrebbe mettere in grave difficoltà la gestione privata della caccia, togliendo agli agricoltori un reddito integrativo proprio in questa fase ove la stessa Unione Europea incentiva la multifunzionalità nel settore primario e quindi scoraggiando la permanenza dell’attività agricola nelle aree svantaggiate della nostra regione, con le conseguenze negative di ordine sociale, ambientale ed economico che si possono agevolmente immaginare.
Nel concludere e nel ribadire la piena adesione di Confagricoltura Veneto al provvedimento della Giunta regionale ed al parere espresso dalla IV Commissione consiliare, Guidalberto di Canossa ricorda che la medesima soluzione prevista per le aziende faunistico-venatorie deve essere estesa anche alle aziende agri-turistico-venatorie e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Le ragioni giuridiche e tecniche che impongono l'irretroattività dei "corridoi", infatti, sono le stesse per tutti gli istituti venatori privati, per cui non ha senso escluderne alcuni a vantaggio di altri.