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Asterisco Informazioni di Fabrizio Stelluto

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Conti dormienti

08/02/2008
Entro il 17 febbraio le banche, assicurazioni ed intermediari dovranno allertare i titolari dei conti già dormienti al 17 agosto scorso, data di entrata in vigore del Dpr 116/07, che i conti correnti bancari che per dieci anni non hanno subito movimenti vengano raccolti in un fondo che sarà utilizzato, come stabilito dalle passate leggi finanziarie, per le vittime dei crack, per funzioni di utilità sociale, per la stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione.

Si tratta di depositi di denaro, preziosi, libretti di risparmio, assegni circolari mai rimborsati, titoli azionari o obbligazionari appartenenti a persone decedute o scomparse che non risultano più movimentati.

Il passaggio al Fondo non sarà automatico, dopo l’inattività, in quanto l’intermediario finanziario dovrà dare comunicazione agli interessati o a terzi delegati (con una raccomandata con ricevuta di ritorno) dell’estinzione del conto.

Di fatto il conto sarà estinto solo dopo 180 giorni da questa comunicazione. Basterà, comunque, anche un piccolo movimento in questi sei mesi per annullare la procedura avviata.

E in ogni caso gli interessati potranno sempre fare opposizione al provvedimento preso. A gestire il Fondo sarà un’apposita Commissione nominata dal ministro dell’Economia.

Per i depositi al portatore, invece, le modalità di allerta sono diverse. La banca esporrà presso le filiali e sul proprio sito web un avviso che informa sulle norme dedicate ai conti dormienti. E poi, a cadenza fissa, predisporrà un elenco dei depositi divenuti dormienti nel periodo di riferimento, indicando la banca emittente, il tipo di deposito e il numero identificativo. Come l’avviso, l’elenco viene messo a disposizione presso le filiali e sul sito della banca: dal momento della sua diffusione decorrono i 180 giorni per movimentare le somme.

L’Abi ha anche chiarito che, ai titolari di più rapporti (come un conto corrente e un dossier titoli) presso la stessa banca, basta movimentarne uno per svegliare anche gli altri. Per cauzioni, garanzie e pignoramenti, i dieci anni decorrono da quando le somme sono disponibili.

Le banche, inoltre, non devono versare le somme al fondo salva- crack anche se reclamate dal titolare solo dopo la pubblicazione, da effettuare entro il 31 marzo di ogni anno su un quotidiano nazionale e sul sito web dell’Economia, dell’elenco dei depositi non movimentati nonostante l’avviso.

Il ministero conferma infine che solo le operazioni effettuate dal titolare del rapporto o da un suo delegato interrompono la dormienza del conto, mentre non bastano quelle fatte da un terzo non delegato.

il Presidente

Carlo Garofolini

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