Risoluzione del contratto di lavoro
25/03/2008
Forse sono in pochi ancora a non sapere che da qualche mese è entrata in vigore una nuova legge (la 188 del 17 ottobre 2007) che ha un titolo che implica delle grosse novità a favore del lavoratore “Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore" che introduce un nuovo regime sulle modalità di risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie dei lavoratori subordinati e dei prestatori d'opera. Prima dell'entrata in vigore di questa legge le dimissioni ordinarie erano un atto unilaterale del lavoratore, a forma libera, e bastava la presa visione di tale atto da parte del datore.
Ora la lettera di dimissioni volontarie o di recesso dalla prestazione lavorativa deve infatti, secondo le nuove modalità, essere rassegnata, pena la sua nullità, su appositi moduli prestampati (con validità di quindici giorni dalla data di emissione) resi disponibili presso le Direzioni Provinciali del lavoro, gli Uffici comunali ed i Centri per l'impiego nonché presso i patronati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
il Presidente
Carlo Garofolini
Adico