Limiti temporali della prestazione lavorativa
Le ferie annuali per la loro durata e continuità sono invece finalizzate alla tutela globale della personalità del lavoratore. In altri termini "l'istituto delle ferie deve sì garantire il ripristino delle energie usurate dal servizio, ma ha quale scopo ulteriore quello di tutelare le esigenze di carattere ricreativo, culturale, di vita di relazione familiare e sociale". Detta garanzia a tutela dell'intera personalità del lavoratore determina l'inderogabilità del limite minimo di 20 giorni annui, a norma degli artt. 36 Cost,, 2109 c.c., 10 d.lgs 66/2003, nonchè l'impossibilità di adempiere alla funzione tramite l'imputazione di singole giornate in conto ferie.
Le ferie devono dunque trovare il proprio inderogabile spazio nel corso dell'anno lavorativo, nel rigoroso rispetto del limite minimo di 20 giornate o del più elevato limite previsto dalla contrattazione collettiva a norma dell'art. 10 d.lgs. 66/2003 .
Il Presidente
Carlo Garofolini
http://www.associazionedifesaconsumatori.it/