Diffusione on line delle dichiarazioni dei redditi
Sicuramente, volontariamente o meno, si è creato un precedente inedito che è giusto chiarire e a cui è giusto dare la massima pubblicità.
La decisione dell'Agenzia, si legge nella motivazione, "contrasta con la normativa in materia". Il primo responsabile sembra essere proprio il direttore dell'Agenzia delle entrate (dpr 600-1973) a cui "spetta solo il compito di fissare annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione, che rimangono prerogativa del legislatore".
Attualmente la legge prevede unicamente la distribuzione degli elenchi ai soli uffici territoriali dell'agenzia e la loro trasmissione ai soli comuni interessati e sempre con riferimento ai contribuenti residenti nei singoli ambiti territoriali. Internet, invece, arriva in un secondo in tutto il mondo. Il Garante per la Privacy osserva che l'immissione in rete generalizzata e non protetta dei dati di tutti i contribuenti italiani (non sono stati previsti "filtri" per la consultazione on line) da parte dell'Agenzia delle entrate ha comportato una serie di conseguenze. "La centralizzazione della consultazione a livello nazionale - osserva il Garante - ha consentito, in poche ore, a numerosissimi utenti, non solo in Italia ma in ogni parte del mondo, di accedere a innumerevoli dati, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere ulteriormente dati in circolazione, ponendo a rischio la loro stessa esattezza". Non solo: il mezzo internet ha "dilatato senza limiti" il periodo di conoscibilità di dati che la legge stabilisce invece in un anno.
Illecita anche "l'eventuale ulteriore diffusione dei dati dei contribuenti da parte di chiunque li abbia acquisiti, anche indirettamente, dal sito internet dell'agenzia. Tale ulteriore diffusione può esporre a conseguenze di carattere civile e penale".
Ai giornali di carta o on line il Garante riconosce il "diritto-dovere" di rendere noti i dati delle posizioni di persone che, per il ruolo svolto, sono o possono essere di sicuro interesse pubblico, "purchè però tali dati vengano estratti secondo le modalità attualmente previste dalla legge".
Il Presidente
Carlo Garofolini
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