Mutuo informato
La rinegoziazione: è il nuovo accordo tra il cliente e la propria banca: riguarda principalmente il tasso e/o la durata. La legge Finanziaria 2008 ha stabilito che è sempre possibile per la banca e il debitore variare senza spese le condizioni del contratto di mutuo mediante scrittura privata anche non autenticata. E nei casi in cui la banca richieda la formalizzazione della rinegoziazione in forma notarile o autentica, il Consiglio Nazionale del Notariato ha comunicato la disponibilità a una concreta riduzione dei compensi dovuti.
La portabilità (o surrogazione): introdotta dalla legge 40/2007, prevede che il mutuatario possa accordarsi con una nuova banca per avere un altro mutuo con cui estinguere quello con la banca originaria che non può opporsi. Il nuovo prestito sarà garantito dalla stessa ipoteca già concessa a garanzia del mutuo originario.
Il cambio del mutuo: estinguere il vecchio mutuo per accenderne uno nuovo presso la stessa o un’altra banca. Anche se in questo caso il cittadino dovrà considerare i non trascurabili costi.
Il Presidente
Carlo Garofolini
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