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1a sentenza in Italia: maternità piena a assistenti di volo

28/05/2008
La Consigliera di Parità della Provincia di Venezia, Federica Vedova, assistita dall’Avvocato Marta Capuzzo del Foro di Padova ha promosso un ricorso d’urgenza contro I.P.S.E.M.A., ente di previdenza/assistenza per gli addetti al settore marittimo/aereo preposto all’erogazione - tra le altre - dell’indennità di maternità, in nome e per conto di una lavoratrice di compagnia aerea, madre di due figlie, con mansioni di assistente di volo responsabile. Il Giudice del lavoro di Venezia, accertata l’ammissibilità del ricorso d’urgenza e la discriminazione in atto, ha ordinato ad Ipsema di provvedere immediatamente all’erogazione del trattamento economico di maternità secondo i soli criteri previsti dal TU sulla maternità e non sui calcoli che l’ente di previdenza effettuava e che avrebbero comportato la riduzione dei due terzi della cifra prevista.

La decisione del Giudice risulta particolarmente importante perché è la prima sentenza in Italia su questo tema e perché riguarda una questione di ordine nazionale in quanto relativa a tutte le assistenti di volo dipendenti di compagnie aeree: sull’identico tema oggetto del giudizio sia i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria che la Consigliera Nazionale di Parità hanno “aperto” un tavolo di trattative con i vertici di Ipsema, non ancora conclusosi.

Ipsema, infatti, ha sostenuto formalmente di liquidare il trattamento di maternità secondo i criteri previsti dal Testo Unico sulla maternità: 80% della retribuzione media giornaliera del periodo di paga del mese antecedente l’astensione; dal 2006, il “reale” conteggio viene effettuato prendendo quale base di calcolo la retribuzione imponibile, utilizzata ai fini fiscali/previdenziali.

effetto pratico: le indennità di volo delle assistenti addette agli scali esteri (che costituiscono all’incirca il 50% dell’ammontare dell’intera retribuzione) sono totalmente escluse dalla base di calcolo perché “esentasse”, mentre le indennità di volo delle assistenti che effettuano voli interni, sono computate per una quota-parte e non per l’intero, con inevitabili penalizzazioni. Questo criterio viene “singolarmente” applicato solo al calcolo delle indennità di maternità e non, invece, a quello delle indennità di malattia; la discriminazione è quindi palese: le assistenti di volo addette a scali esteri, a parità di mansioni e inquadramento, sono maggiormente penalizzate rispetto alle colleghe che effettuano voli interni perché queste ultime si vedono almeno riconoscere in parte le diarie di “volo Italia”; inoltre, più in generale, il trattamento economico di maternità risulta totalmente penalizzante rispetto a quello di malattia perché in tale seconda ipotesi, del tutto immotivatamente, Ipsema adotta un sistema di calcolo assolutamente più favorevole.

Il caso della lavoratrice rappresentata dalla Consigliera di Parità della Provincia di Venezia risulta emblematico, avendo la stessa due figlie: la prima nata nel 2003 quando tali criteri non erano ancora in vigore, la seconda nel 2007. A causa della adozione di tale “nuovo” criterio di calcolo, a parità di prestazioni professionali, ha percepito infatti un trattamento economico di maternità corrispondente praticamente ad un terzo di quello percepito in occasione della prima maternità.

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