Detrazione 55%: in scadenza termine presentazione domanda
“Decorso il termine del 30 Marzo non si avrà più diritto a detrarre le spese sostenute lo scorso anno mentre se i lavori verranno realizzati in più periodi d’imposta, l’invio dei dati andrà fatto ogni anno”.
La detrazione, spiega il presidente dell’ADICO, Carlo Garofolini “è possibile usufruirla beneficiando di uno sconto ai fini Irpef o Ires su tutti gli interventi effettuati sugli edifici esistenti (con valore massimo della detrazione fiscale di 100mila euro), sull’involucro di edifici esistenti (la detrazione massima in questo caso ammonta a 60mila euro), sull’installazione dei pannelli solari (stesso tetto di 60mila euro) e sulla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (con 30mila euro massimo di detrazione). Non occorre, nessuna comunicazione se i lavori sono iniziati lo scorso ma non sono sostenute spese fino al 31 dicembre 2009. In questo caso, infatti, la detrazione sara’ tutta sui redditi del 2010. Mentre per le spese che saranno sostenute nel 2010 relativamente a lavori che proseguiranno anche nel 2011 dovrà essere presentata una nuova comunicazione telematica entro il 31 marzo 2011”.
Va ricordato che i termini e le modalità operative, vanno eseguita telematicamente direttamente dall’interessato registrandosi sul sito dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediari abilitati (Caf, professionisti, associazioni di categoria, eccetera). Se, invece, le spese sono sostenute da più di un proprietario o detentore dell’immobile oggetto di intervento, la comunicazione può essere trasmessa soltanto da uno di essi.
Successivamente la comunicazione fatta all’Agenzia delle Entrate i contribuenti interessati al bonus energia devono anche inviare all’Enea – entro 90 giorni dalla fine dei lavori – i dati relativi agli interventi realizzati, collegandosi al sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it.
Non va, dimenticato che vale sempre il divieto di cumulo della detrazione del 55% con altri contributi comunitari, regionali o locali come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 3/E del 26 gennaio 2010.
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