Sostanze chimiche: Commissione europea e regolamento REACH
"REACH è un esempio lampante dell'equilibrio che si persegue tra i tre pilastri dello sviluppo sostenibile: competitività, aspetti sociali e aspetti ambientali. REACH assicura un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente svolgendo nel contempo un ruolo importante poiché incoraggia l'innovazione, promuove la competitività e meglio consente alle imprese di rispondere alle esigenze di fondo dei consumatori” hanno ribadito Antonio Tajani e Janez Potočnik in una dichiarazione comune.
"Questa dichiarazione è la benvenuta. Unitamente alla visita che il vicepresidente e il commissario hanno fatto oggi qui da noi, essa segnala che la Commissione e l'ECHA si adoperano fianco a fianco per il funzionamento del regolamento REACH a tutto vantaggio dei cittadini europei e dell'ambiente" ha dichiarato Geert Dancet, direttore esecutivo dell'ECHA.
Durante la loro visita i commissari hanno discusso con i rappresentanti dell'ECHA e con le parti interessate le seguenti questioni:
1. Mancano soltanto pochi mesi per la prima scadenza ai fini della registrazione in virtù di REACH
Il 30 novembre 2010 è la scadenza entro la quale, in forza del regolamento REACH, si deve procedere alla registrazione delle sostanze chimiche ad elevato volume di produzione e delle sostanze ad alto rischio. I fabbricanti e gli importatori devono documentare il loro sistema di gestione del rischio delle sostanze chimiche nei loro registri per poter continuare la produzione e la commercializzazione delle stesse. Si ritiene che siano interessate circa 9.000 sostanze.
In tale contesto il commissario Tajani ha evocato i progressi compiuti al fine di rendere più facile per le imprese, in particolare le PMI, registrare efficacemente le sostanze chimiche, ad esempio tramite i SIEF[1], che pongono in contatto le aziende che registrano la stessa sostanza per consentire loro di scambiarsi i dati in merito ad essa. Ciò riduce i costi ed evita inutili ripetizioni dei test sugli animali.
Un gruppo di contatto, presieduto dalla Commissione, sta esaminando attualmente il grado di preparazione dell'industria in vista della scadenza del 30 novembre e attua soluzioni per risolvere gli eventuali problemi pratici incontrati. Il gruppo è composto di rappresentanti, a livello di direttori, della Commissione, dell'ECHA e delle associazioni delle industrie che producono un elevato volume di sostanze chimiche ovvero di rappresentanti delle PMI.
L'ECHA ha compiuto progressi sostanziali nella traduzione degli orientamenti e degli strumenti per REACH in tutte le lingue ufficiali dell'UE, in particolare quelli relativi alla registrazione, il che rende più agevole la registrazione per le PMI.
2. Criteri per l'identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche
Il commissario Potočnik e il vicepresidente Tajani hanno annunciato anche che si è raggiunto un accordo per la definizione dei criteri atti all'identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche ovvero estremamente persistenti ed estremamente bioaccumulanti. Tutte le informazioni disponibili verranno esaminate e saranno usate nel contesto del cosiddetto metodo della "forza probante dei dati". La valutazione di queste proprietà cosiddette "PBT/vPvB" serve ai fini della registrazione e dell'autorizzazione. Da più di un anno si era in attesa di disporre di tali criteri. Per coloro che procedono alle registrazioni l'applicazione dei criteri modificati sarà disciplinata da disposizioni transitorie e diventerà obbligatoria soltanto due anni dopo l'entrata in vigore dei criteri concordati. Questi criteri figureranno nell'allegato XIII riveduto del regolamento REACH.
3. Ruolino di marcia per l'identificazione delle sostanze estremamente problematiche
La Commissione è determinata a identificare ulteriori sostanze estremamente problematiche (sostanze SVHC) da includere nel cosiddetto “elenco delle sostanze candidate” (candidate list), in cui figurano attualmente 29 sostanze. In tale contesto entrambi i commissari, previa consultazione dell'ECHA, hanno concordato un ruolino di marcia per l'inclusione, entro il 2012, di 106 sostanze prioritarie SVHC. La Commissione sollecita anche gli Stati dell'UE a fare la loro parte.
Quando si propone una nuova sostanza da identificarsi quale SVHC la questione viene successivamente trattata nell'ambito di una consultazione pubblica ed è oggetto di un parere del comitato degli Stati membri dell'ECHA prima di essere inserita effettivamente nell'elenco delle sostanze candidate.
Una volta inserita una sostanza nell'elenco delle sostanze candidate scatta l'obbligo per il fabbricante di fornire informazioni sulla sostanza, ad esempio informazioni sui prodotti che la contengono. Tali informazioni devono riguardare l'intera filiera della fornitura, dal fabbricante al consumatore finale.
Le sostanze iscritte in tale elenco possono essere assoggettate a un'autorizzazione, previa determinazione dell'ordine di priorità e iscrizione nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV).
4. Orientamenti per l'autorizzazione
Entrambi i commissari hanno annunciato che il lungamente atteso progetto di orientamenti in materia di autorizzazione sarà presentato fra poco all'ECHA. La procedura di autorizzazione è una delle opzioni di gestione del rischio che REACH prevede per le sostanze estremamente problematiche.
Contesto
Il regolamento REACH è entrato in vigore nel 2007 ed ha costituito un'importante messa a punto del precedente quadro legislativo in materia di sostanze chimiche che comportava lentezze e scarsa efficienza. Le disposizioni di REACH in materia di registrazione e autorizzazione sono entrate in vigore nel 2008.
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