UE: incentivi ai medici per uso medicinali meno costosi
La direttiva europea sui medicinali per uso umano vieta, nell’ambito della promozione dei medicinali presso medici o farmacisti, di concedere, offrire o promettere a questi ultimi vantaggi pecuniari o in natura. Ma per ridurre le spese pubbliche legate ai medicinali, le autorità possono introdurre sistemi che spingono i medici e i farmacisti a far pagare meno i loro clienti.
Tuttavia, in certi casi, il fatto di scegliere un medicinale meno costoso, il cui principio attivo sia diverso, potrebbe avere conseguenze negative per il paziente. Nella causa in esame alla Corte di Giustizia dell'UE è in discussione principalmente la prescrizione di statine, sostanze che servono a ridurre il colesterolo.
La Corte di Lussemburgo si è pronunciata a favore della misura inglese, dato che il divieto della direttiva UE riguarda principalmente le attività di promozione dell’industria farmaceutica: La norma impedisce le promozioni delle case produttrici che possano influenzare i medici con incentivi economici verso un determinato prodotto. Il divieto, invece, non riguarda le autorità nazionali responsabili della sanità pubblica, libere di definire le priorità di azione della politica sanitaria, in particolare per quanto riguarda la razionalizzazione della spesa sanitaria pubblica. Inoltre, sono le stesse autorità a dover assicurare il rispetto della direttiva europea stessa.
Il Tribunale europeo riconosce che politica e spesa pubblica sulla sanità sono servizi senza fini di lucro, e quindi gli incentivi ai medici britannici non sono misure promozionali e commerciali. Sono da escludere anche i rischi per la sanità pubblica, dato che il valore terapeutico dei medicinali raccomandati è costantemente sotto il controllo delle autorità pubbliche. Spetta a queste ultime determinare quali siano le virtù terapeutiche dei medicinali e anche quali medicinali contenenti un determinato principio attivo siano preferibili dal punto di vista delle finanze pubbliche. Ai medici devono essere messe a disposizione le valutazioni sui diversi principi attivi e sui farmaci. Secondo la norma europea sono da escludere ovviamente le discriminazioni tra i medicinali nazionali e quelli provenienti da altri Stati UE.
In casi come questi, se un giudice di uno Stato europeo interpella la Corte di Giustizia per un caso concreto sull'interpretazione del diritto europeo, la Corte non risolve direttamente la controversia nazionale alla base dell'iniziativa del giudice. Quest'ultimo deve però risolvere la causa in conformità con la decisione della Corte europea. La decisione europea, però, crea un precedente e vincola gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.