Il marchio CE apre il mercato europeo
Il vicepresidente Antonio Tajani, commissario europeo per l'Industria e l'Imprenditoria, ha affermato: “Dobbiamo dare maggiore visibilità al marchio CE e accrescere la fiducia del pubblico. La nostra campagna intende promuovere una migliore consapevolezza delle implicazioni del marchio e delle sue finalità. La fiducia del pubblico, però, è in funzione dell'affidabilità del sistema su cui si basa il marchio CE. Soltanto così esso potrà rassicurare i consumatori a vantaggio anche dei produttori e dei distributori.”
Non tutti i prodotti venduti nell'UE devono recare il marchio CE. Esso si applica a circa 23 categorie diverse di prodotti, come i giocattoli, gli apparecchi elettrici, le macchine, i dispositivi di protezione personale e gli ascensori. Il marchio CE non indica l'origine del prodotto, ma che esso è stato verificato prima di essere immesso sul mercato, sia dal produttore stesso che dagli organismi notificati di valutazione della conformità. Insomma, una bella garanzia per il consumatore.
Per gli articoli prodotti nell’UE spetta al fabbricante eseguire la valutazione di conformità, redigere la scheda tecnica, rilasciare la dichiarazione CE di conformità e applicare il marchio CE su un prodotto. Per i prodotti importati da un paese terzo l'importatore deve accertare che il fabbricante extra UE abbia fatto il necessario e che la relativa documentazione sia disponibile a richiesta.
Il marchio CE semplifica la vita alle imprese e alle autorità nazionali. Per l'industria europea, il marchio dà alle imprese dell'UE un accesso all'intero mercato unico senza dover acquisire 27 approvazioni individuali dalle autorità nazionali, riducendo così i costi e gli oneri della certificazione di conformità e mantenendo nel contempo standard elevati. Per le autorità nazionali, il marchio agevola i controlli, specialmente perché la gamma di beni disponibili sul mercato dell'UE cresce in modo esponenziale.
Le procedure, i provvedimenti e le sanzioni che si applicano in caso di contraffazione/abuso del marchio CE sono statuiti nel diritto amministrativo e penale dei rispettivi Stati UE. A seconda della gravità del dolo, agli operatori economici può essere comminata una sanzione pecuniaria e, in certe circostanze, una pena detentiva. Se però il prodotto non è ritenuto configurare un rischio imminente per la sicurezza, il fabbricante può ricevere una seconda opportunità per rendere il prodotto conforme alla legislazione in vigore prima di essere obbligato a ritirarla dal mercato.
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