CE: indagine su regime tassazione immobili non commerciali
La Commissione ha avviato un’indagine a seguito di una serie di denunce nelle quali si affermava che l'Italia aveva concesso contributi statali illegali ad enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali. I contributi verrebbero concessi sotto forma di esenzione dell'imposta comunale sugli immobili ("ICI") per i fabbricati utilizzati per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, didattiche, ricreative, ricettive, sportive e per attività di religione e di culto. L'articolo 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ("TUIR") stabilisce le condizioni che possono determinare la perdita della "qualifica di ente non commerciale" ma esclude da tali disposizioni gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche.
In via preliminare la Commissione ritiene che le disposizioni dell'ICI e del TUIR potrebbero concedere un vantaggio selettivo alle attività commerciali dei beneficiari e potrebbero costituire pertanto aiuto di Stato in base alle norme UE. La Commissione si chiede se almeno alcune delle attività svolte dagli enti non commerciali in questione possano essere considerate commerciali e possano essere in concorrenza con quelle svolte da prestatori di servizi commerciali. Poiché questi ultimi sono soggetti ad imposizione fiscale normale, l'esenzione dall'ICI sembrerebbe costituire un vantaggio ingiusto per gli enti non commerciali.
Nel corso dell'indagine, la Commissione verificherà se le misure possano essere compatibili con il mercato interno e se alcune delle attività che beneficiano delle misure in questione possano essere considerate come servizi diinteresse economico generale. In base alle norme UE in materia di aiuti di Stato, i prestatori di servizi pubblici possono ricevere, a determinate condizioni, una compensazione per i costi aggiuntivi sostenuti.
Finora le autorità italiane non hanno fornito prove sufficienti per consentire alla Commissione di concludere che le misure contestate potrebbero essere giustificate in base ai principi del sistema fiscale italiano.
Gli autori delle denunce hanno inoltre sostenuto che la riduzione del 50% dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche concessa a determinati soggetti viola le norme UE in materia di aiuti di Stato. Il trattamento fiscale preferenziale viene concesso ad enti che hanno scopi di assistenza sociale, istruzione, ricerca senza fine di lucro e fini di beneficenza o di istruzione. L'agevolazione fiscale si applica anche alle fondazioni e alle associazioni aventi scopi esclusivamente culturali e agli istituti per le case popolari. Poiché tale trattamento fiscale speciale per tali soggetti esisteva prima dell'entrata in vigore del trattato UE, la Commissione esaminerà tale questione separatamente, nel contesto della procedura specifica relativa alle misure di aiuto esistenti. Gli aiuti che vengono considerati esistenti prima della creazione dell'UE o prima dell'adesione all'UE del paese interessato non possono dar luogo ad una procedura di recupero neppure se vengono giudicati illegali. In tal caso, tuttavia, la normativa dovrà essere modificata.