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Responsabilità custodia auto nelle “strisce blu”

18/10/2010
La sosta a pagamento senza custodia mediante l’utilizzo di dispositivi di controllo di durata è il frutto di una tutto sommato recente riforma normativa attuata, per esattezza, nel 1989, dalla c.d. Legge Tognoli (L. 24 marzo 1989, n. 122).

In materia di sosta e parcheggio di veicoli su aree urbane, i comuni possono adibire zone cittadine a parcheggio imponendo un pagamento progressivo e differenziato secondo la durata della sosta, regolato a mezzo di meccanismi funzionanti con l'introduzione di monete (cosiddetti parchimetri), solo quando si tratti di parcheggi con custodia (che può, peraltro, essere attuata anche dai vigili urbani), attuandosi in tal caso un duplice rapporto giuridico, quello pubblicistico che attiene all'osservanza di norme di interesse pubblico che possono essere dettate per l'uso del parcheggio, quello privatistico che si instaura per l'affidamento e l'assunzione in custodia dell'autoveicolo, e che giustifica la corresponsione di un compenso. L'imposizione del pagamento è, invece, illegittima quando si tratti di parcheggio non custodito, non essendo il detto onere previsto dalla legge nell'ambito del solo rapporto pubblicistico, e realizzandosi in tal modo il versamento di un corrispettivo senza causa.

Cassazione civile, sez. I, 17 febbraio 1983, n. 1215, Prefetto Nuoro c. Melis.

L’art. 15 della L. 24 marzo 1989, n. 122 innovò radicalmente detto principio prevedendo, per la prima volta, che l’utente potesse essere tenuto a pagare una somma per sostare “anche a prescindere dal requisito della custodia”.

Al 5° comma dell’art. 4 del C.d.S. abrogato fu, infatti, aggiunta la lettera d), che così recitava “I Comuni possono stabilire, con deliberazione del consiglio comunale, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe”.

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