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Obbligo del datore di lavare gli indumenti

21/04/2008
Il 3 agosto 2007 con il varo della Legge 123 sono stati compiuti alcuni significativi passi in avanti per quanto riguarda le norme relative alla sicurezza sul lavoro tra le quali l'obbligo imposto alle ditte di lavare, a proprie spese e cura, gli indumenti lavorativi che servono a proteggere i lavoratori dai rischi di tipo chimico, biologico ecc.. Esiste infatti una circolare ministeriale, la n. 34 del 1999 la quale precisa che indumenti protettivi sono anche tutti quelli che servono a proteggere il lavoratore da un rischio biologico (virus, batteri, ecc.) o da un rischio chimico.

Pertanto la circolare del Ministero del Lavoro n° 34 del 29/04/1999 spiega in maniera inequivocabile che qualora l'indumento assolva anche ad una funzione protettiva viene equiparato ad un dispositivo di protezione individuale (DPI) con conseguente obbligo di lavaggio a carico del datore di lavoro come ad esempio camici imbrattati di smalti e vernici, i camici imbrattati di olii emulsionabili o diluenti ecc..

Tutto ciò che portiamo a casa, permane nelle nostre lavatrici, e potrebbe mescolarsi alla nostra biancheria, nonché finire negli scarichi urbani pur trattandosi di sostanze che normalmente verrebbero trattate come rifiuti speciali.

Affidarli a lavanderie specializzate significherebbe ottenere indumenti disinfettati e puliti secondo le diverse necessità.

Lavare i camici imbrattati o contaminati costituisce pertanto un obbligo ma anche un segno di civiltà.

Il Presidente

Carlo Garofolini

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