Sono scattate le nuove regole per gli assegni
Gli assegni bancari e postali intestati con le formule "a me stesso", "a me medesimo", "a m.m.", ecc.) potranno essere incassati in contanti soltanto dalla persona che li ha emessi.
Gli assegni di cui è consentita la girata e cioè quelli trasferibili, dovranno recare la girata "piena": ossia il beneficiario dell'assegno va identificato con i dati anagrafici o con la ragione sociale e, se a sua volta gira l'assegno, occorre l'indicazione del suo codice fiscale.
Le nuove disposizioni riguardano anche i libretti di deposito. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5 mila euro, perciò i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5mila euro, esistenti alla data di oggi, devono essere estinti a meno che il saldo non sia ridotto a una somma non eccedente l'importo sopra menzionato entro il 30 giugno 2009. La nuova legge dispone anche che in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, alla banca o alle Poste, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
L'utilizzazione di denaro contante o di assegni in contrasto con le norme di legge comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l'1 e il 40% dell'importo trasferito.
Il Presidente
Carlo Garofolini
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