Sospensione del mutuo a chi perde il lavoro
Si tratta del “sottoscrittore del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale o un componente del nucleo familiare convivente” che abbia usufruito dalla data di oggi e fino alla fine al 31 dicembre del 2011 di “interventi per il sostegno al reddito per la sospensione del lavoro ovvero abbia subito la perdita della prima occupazione da lavoro dipendente”.
Lo stop del pagamento della rata, che avverrà “senza oneri finanziari per il cliente e con conseguente traslazione del periodo di rimborso”, e’ valido quindi per almeno 12 mesi e tra i potenziali beneficiari sono inclusi anche i collaboratori coordinati e continuativi che abbiano ricevuto l’indennità prevista dall’articolo 19, comma 2 del Dl 185/08 (cosiddetto decreto anti-crisi, convertito in legge 2 del 2009) e prevedono anche l’utilizzo di quel fondo di solidarietà sui mutui istituito a suo tempo dall’ultima Finanziaria del Governo Prodi e mai messo in opera per mancanza dei Decreti attuativi.
Per i lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, riorganizzazione o chiusura delle aziende per i quali e’ previsto l’utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria o in deroga, le banche si impegnano invece a favorire accordi che permettano alla clientela di accedere all’anticipo delle quote di cassa integrazione straordinaria o in deroga attraverso i loro sportelli almeno fino al 31 dicembre 2011.
La sospensione di queste agevolazioni terminerà ovviamente nel caso in cui il lavoratore venga reintegrate o trovi una nuova occupazione.
Diventa quindi concreto l’impegno delle banche a favore delle famiglie che rischiano di subire eccessivamente le incertezze della congiuntura economica e i riflessi della crisi finanziaria.Il Presidente
Carlo Garofolini
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